Cosa fa
Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Figure che gravitano attorno al Dirigente scolastico nella scuola dell’autonomia:
• Funzioni strumentali: Il Collegio docenti individua, tra le risorse professionali presenti al suo interno, le figure idonee a svolgere le funzioni strumentali per la realizzazione e la gestione del Piano dell’Offerta Formativa. I provvedimenti di nomina/incarico delle funzioni strumentali spettano al Dirigente scolastico sulla base di quanto stabilito dal Collegio. I docenti che ricoprono le funzioni strumentali non hanno una delega ma un’attribuzione di incarico; non si pongono in linea gerarchica ma professionale-consulenziale. Le FS fanno parte dello staff del Ds ma NON rientrano nel 10% dell’organico dell’autonomia di cui il comma 83 art. 1, Legge 107/2015.
• Collaboratori di presidenza e docenti delegati per le funzioni organizzative e gestionali (middle-management/vicepresidi): previsti dall’art. 25 del D.Lgs. 165/01, scelti dal Dirigente scolastico che ne da semplice comunicazione al Collegio docenti. Il dirigente può scegliere anche più di 2 unità ma ai fini retributivi ed in riferimento specifico ai vicepresidi, possono essere rimunerate solo 2 figure, in base all’art.88, c.2, lett.f) del CCNL: “con il fondo d’istituto sono retribuibili i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità , della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali.
• Coadiutori per il supporto organizzativo e didattico (staff del DS): previsti all’art. 1, comma 83 della Legge 107/2015.
Come dicevamo poco sopra, il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico per l’appunto.
I coadiutori non sono necessariamente investiti di una funzione operativa – come invece avviene, necessariamente, per i delegati – ma assumono un ruolo di supporto, di consiglio, di dialogo.
• Docenti delegati senza limite numerico: previsti dall’art. 25 del D.Lgs. 165/01 racchiudono i cosiddetti vicepresidi, coordinatori di dipartimento, coordinatori di classe, responsabili o fiduciari di plesso. Previsto in maniera tassativa l’atto di delega in forma scritta.
Naturalmente tali categorie non sono necessariamente distinte tra loro, dato che nella maggior parte dei casi, delegati, coadiutori e collaboratori possono coincidere anche nella stessa persona: pensiamo, ad esempio, ad un collaboratore di presidenza, con funzioni vicariali, che è anche delegato al coordinamento di una classe e che contemporaneamente fa parte dello staff Ds.
Oppure un docente delegato al coordinamento di un dipartimento disciplinare che nel frattempo ha l’incarico per una funzione strumentale.
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