Ferie non godute per docenti precari

Ordinanza della Cassazione (Cass. civ., sez. lav., ord., 17 giugno 2024, n. 16715) – Chiarimenti in riferimento alla ns. Circolare Interna 1044 del 24-2-25

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Oggetto: Ferie non godute per docenti precari – Ordinanza della Cassazione (Cass. civ., sez. lav.,
ord., 17 giugno 2024, n. 16715) – Chiarimenti
In riferimento all’oggetto si informa che, con l’ordinanza n. 16715 del 17 giugno 2024, la Corte di
cassazione ha ribadito l’insussistenza di qualsiasi automatismo in materie di ferie non godute del
personale docente a tempo determinato, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica.
In particolare, la Corte afferma:
“Ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni
compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le
attività didattiche), e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né
invitato l’insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in
mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve
ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla
fine del rapporto di lavoro”.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte, coerentemente con la normativa interna (art. 5,
comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 come integrato dall’art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012), quella
comunitaria (art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE) e le pronunce della Corte di Giustizia (Grande
Sezione con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), esprime il seguente principio di diritto:
• Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di
sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro
dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso
diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa non consente
la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all’indennità sostitutiva, senza la previa
verifica che il lavoratore, mediate un’informazione adeguata, sia stato posto dal datore di
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lavoro nelle condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della
cessazione del rapporto di lavoro.
• Il docente a termine non può perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il
solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato inviato dal datore di lavoro
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alle
indennità sostitutive. Deve quindi escludersi che, i docenti non di ruolo possano essere
considerati automaticamente in ferie, in assenza di una loro richiesta o di provvedimento
esplicito del dirigente scolastico durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai
calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato
e alle attività educative.
Si invita quindi a dare puntuale applicazione ai principi espressi nella sentenza e si ringrazia per la
consueta e fattiva collaborazione.

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