Ordinanza Ministeriale Mobilità

Procedure di mobilità del Personale della Scuola e degli Insegnanti di IRC a.s. 2024/25

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2024/25: trasmissione
dell’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola e dell’Ordinanza
Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica. Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. 18 maggio 2022 e Accordo
di integrazioni e modifiche 21 febbraio 2024.
Per opportuna conoscenza e norma, al fine di predisporre tempestivamente i necessari adempimenti da parte degli uffici competenti, si trasmettono, in allegato alla presente, copia dei seguenti atti, relativi alla materia indicata in oggetto:
– Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. relativa agli anni scolastici del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, definitivamente sottoscritto il 18 maggio 2022 (di seguito CCNI);
– Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI sottoscritto il 21 febbraio 2024 e contestuale Dichiarazione
congiunta;
– Ordinanza ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola, a.s. 2024/25 (di seguito O.M.), in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione del contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 18 maggio 2022 e quelle legislative successivamente sopravvenute;
– Ordinanza ministeriale relativa agli Insegnanti di Religione Cattolica, a.s. 2024/25 (di seguito O.M.IRC), in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità degli insegnanti di religione cattolica e quelle legislative successivamente sopravvenute.
Verrà data tempestiva comunicazione della data di registrazione delle due Ordinanze Ministeriali da parte degli organi di controllo.
Si segnala all’attenzione degli uffici in indirizzo che da ora in avanti tutte le informazioni riguardanti la mobilità e la relativa documentazione verranno inserite nella sezione “Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2024/25” del sito del Ministero dell’istruzione e del merito.
La tempistica delle operazioni prevede scadenze differenziate per le diverse categorie di personale scolastico. In particolare, fatto salvo, per il dettaglio delle informazioni, il rinvio al testo delle OO.MM. allegate, si sottolinea che sono state previste, per i docenti, distinte scadenze per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili e per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità:

personale docente presentazione domande: dal 26 febbraio 2024 al 16 marzo 2024
comunicazione al SIDI dei posti disponibili: 18 aprile 2024
comunicazione al SIDI delle domande di mobilità: 23 aprile 2024
pubblicazione dei movimenti: 17 maggio 2024

personale educativo presentazione domande: dal 28 febbraio 2024 al 19 marzo 2024
comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 24 aprile 2024
pubblicazione dei movimenti: 22 maggio 2024

personale Ata presentazione domande: dal 8 marzo 2024 al 25 marzo 2024
comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 6 maggio 2024
pubblicazione dei movimenti: 27 maggio 2024

IRC (procedura non informatizzata)
presentazione domande: dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024
pubblicazione dei movimenti: 30 maggio 2024
termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: 22 maggio 2024

Le prime operazioni previste avranno inizio, quindi, il giorno 26 febbraio 2024 con l’apertura delle funzioni per l’acquisizione delle domande relative alla mobilità docenti.
Le succitate ordinanze e, in particolare, quella relativa al personale docente, educativo ed ATA, attuano le disposizioni del CCNI, dell’Accordo del 21 febbraio 2024 e le disposizioni normative intervenute.
Si segnalano le seguenti novità.

PER I DOCENTI:
– Ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituito dall’art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell’art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo sostituito dall’art. 5, comma 20, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque
titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Il vincolo triennale di cui alle citate disposizioni non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
Per il predetto vincolo si applicano inoltre le deroghe previste dall’art. 1, comma 9, dell’O.M..
– I docenti assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24 ai sensi dell’art. 5, comma 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, non partecipano alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2024/2025.
– I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L.73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, che sono stati assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24 con decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/23, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui al combinato disposto dell’art. 399, comma 3, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
– I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L.73/2021, assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24, sono assoggettati al vincolo di permanenza triennale di cui al combinato disposto dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell’art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per il predetto vincolo si applicano inoltre le deroghe previste dall’art. 1, comma 9, dell’O.M..
– Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI, come modificato dall’Accordo 21 febbraio 2024, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Si precisa che in forza della modifica apportata dall’Accordo del 21 febbraio 2024 all’art. 2, comma 2, del CCNI, per “richiesta puntuale di sede” si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica.

Il suddetto vincolo triennale non si applica:
a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI e alle condizioni previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Per il predetto vincolo si applicano inoltre le deroghe previste dall’art. 1, comma 9, dell’O.M..
– Ai sensi dell’articolo 58, comma 2, numero 6), lettera f), secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall’articolo 2, comma 3, del CCNI, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, se in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di
cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.
Si precisa che per sede della provincia chiesta si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica, come da articolo 9, comma 2, lett. a), dell’O.M. e solo in caso di preferenza espressa puntualmente su sede, cioè su istituzione scolastica, si applica il suindicato vincolo.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste dal CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
Per il predetto vincolo si applicano inoltre le deroghe previste dall’art. 1, comma 9, dell’O.M.. Ai sensi del più volte citato articolo 1, comma 9, dell’O.M., in deroga ai vincoli di permanenza soprarichiamati, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
Si rappresenta che le categorie di docenti beneficiarie della suddetta deroga devono allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché, nei casi di cui alle superiori lettere b), c) e d), allegare, in modo analogo a quanto previsto dall’articolo 4 dell’O.M., la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità).
Alla luce della normativa sopra richiamata, sarà implementata una funzione di controllo del sistema informatico che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti segnalerà il personale docente soggetto alla specifica disciplina, consentendo pertanto agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle deroghe normativamente o contrattualmente previste, come sopra richiamate.
– Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità di cui all’art. 8 del CCNI, sono stati disposti anche gli accantonamenti:
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di specializzazione, destinati all’immissione in ruolo del personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021,
convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2022/23 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell’a.s. 2023/24 ai sensi dell’art. 59, comma 8, decreto-legge n. 73/2021;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di specializzazione, destinati all’immissione in ruolo del personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4 del decreto-legge n. 73/2021,
convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, prorogata dall’art. 5 ter del D.L. 228/2021 che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2022/23 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell’a.s. 2023/24 ai sensi dell’art. 59, comma 8, decreto-legge n. 73/2021;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, le cattedre destinate al personale docente da assumersi a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, all’esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, e non conferite a tempo determinato
nell’a.s. 2022/23;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, le cattedre destinate al personale docente da assumersi a tempo indeterminato all’esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2022/23 o avendolo differito, lo ha ripetuto
nell’a.s. 2023/24;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti di sostegno destinati al personale docente da assumersi a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, all’esito della procedura straordinaria di cui all’art. 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge n. 44/2023, convertito con la Legge 21 giugno 2023 n. 74;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti destinati al personale docente da assumersi a tempo indeterminato all’esito della procedura straordinaria di cui all’art. 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge n. 44/2023, convertito con la Legge 21 giugno 2023 n. 74, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2023/24 o avendolo differito, è tenuto a svolgerlo nell’a.s.
2024/25.Per quanto riguarda i trasferimenti dei docenti titolari su posto di sostegno della scuola secondaria, è stato previsto che, una volta assolti tutti gli obblighi di permanenza, i medesimi possono presentare domanda di trasferimento per cambiare tipologia di posto da sostegno a comune soltanto se in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento su posto comune.
Inoltre, i trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza sono stati contingentati secondo l’ordine dei movimenti e le aliquote indicate nel CCNI: 50% dei posti disponibili per l’a.s. 2024/25.
– Si precisa che può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal CCNI e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza. L’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n.255, consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata.
– Si richiama l’attenzione su quanto previsto nell’O.M. relativamente al personale docente con riferimento alla mobilità professionale verso le specifiche discipline dei licei musicali. Nelle more dell’espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell’istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A30, A-56, nonché in possesso dei titoli di cui all’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e, per la classe di concorso A-55, dei titoli di servizio ivi previsti. Sono inoltre abilitati per le predette classi di concorso gli assunti in ruolo dalle corrispettive graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G.
23 febbraio 2016, n. 106, nonché gli abilitati a seguito del superamento delle procedure di cui ai D.D. 21 aprile 2020 n.499 e 23 aprile 2020 n.510.
– L’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che ha modificato l’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell’assistenza. Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 1, punto IV, punto IV, del CCNI, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, si precisa quanto segue:
– qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, appartenenti al personale docente, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela;
– successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 purché in quest’ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, viene riconosciuta la precedenza ai figli, appartenenti al personale docente, che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
– ai figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità la precedenza viene riconosciuta unicamente in presenza della seguente condizione: aver chiesto di fruire periodicamente, nell’anno scolastico corrente, di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, e dall’art. 40, comma 2, del CCNI, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità e tutti i fratelli e le sorelle di soggetto disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo del presente comma non sono inseriti nella
graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
– Si segnala che ai fini del computo dell’anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate al CCNI, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, così come testualmente indicato nelle
sopracitate tabelle di valutazione. Per il personale educativo si procederà secondo il calendario indicato nella relativa ordinanza (decorrenza 28 febbraio p.v.).
Si precisa che la richiesta di revoca della domanda di mobilità può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo fissato per la comunicazione al SIDI delle medesime domande, termine previsto per ciascuna delle categorie di cui all’art. 2 dell’ordinanza ministeriale.
PER IL PERSONALE ATA:
Si segnalano le modifiche apportate all’art. 24 commi due, quattro e cinque dell’ordinanza, in ordine alla legittimazione alla presentazione di domanda di mobilità, all’uopo precisando che:
• potranno partecipare alle operazioni di mobilità anche i collaboratori scolastici ex – LSU assunti con contratto a tempo pieno o che abbiano beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno, in esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58, commi 5 – ter, 5 – sexies e 5 – septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, mentre continua a rimanere escluso dalle procedure di mobilità il personale immesso in ruolo a tempo parziale;
• in attuazione dell’art. 34, comma 8, del CCNL e dell’art. 34, comma 9 bis, del CCNI, anche al personale DSGA appartenente a una delle categorie di soggetti di cui all’articolo 1, comma 9, dell’O.M., in deroga al vincolo di permanenza di cui all’art. 35, comma 5 – bis, del D. Lgs. 165/2001, è garantita la partecipazione alle procedure
di mobilità purché tale condizione sia debitamente documentata ai sensi dell’art. 4, comma 27, dell’O.M.. In linea con quanto già specificato in occasione dell’avvio delle operazioni di mobilità relative al precedente anno scolastico, si ricorda:
• ai sensi del comma 3 dell’articolo 24 partecipa alle procedure di mobilità a domanda o d’ufficio anche il personale assunto nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico, ovvero di collaboratore scolastico sulla base delle procedure di cui all’articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. personale “Co.co.co”), che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno, o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno mentre non partecipa alle procedure di mobilità volontaria e/o d’ufficio il personale immesso in ruolo a tempo parziale;
• all’articolo 26, comma 5, è previsto che i trasferimenti del personale assistente tecnico per il laboratorio “Informatica” (codice T72), appartenente all’area “elettronica ed elettrotecnica” (codice AR02), istituito presso le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado in applicazione dell’articolo 1, comma 967, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, vengano effettuati sulla base dell’ordine indicato delle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree, fermo restando il possesso dei titoli di studio specifici;
• a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3 del D. Lgs. 30 giugno 2022 n. 105 all’art. 33, comma 3, della L. 5 febbraio 1992 n. 104, che ha eliminato la figura del referente unico dell’assistenza, anche con riguardo al personale ATA, la precedenza originariamente prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità in presenza di più figli appartenenti al personale scolastico è riconosciuta a tutti i figli unicamente in presenza della seguente condizione: aver chiesto di fruire periodicamente, nell’anno scolastico corrente, di almeno uno dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001;
• analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 40, comma 2, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto;
• la richiesta di revoca della domanda di mobilità relativa al personale ATA può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo fissato per la comunicazione al SIDI delle medesime domande, termine previsto per ciascuna delle categorie di cui all’art. 2 dell’ordinanza ministeriale.
PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA:
Come per gli anni precedenti, con la specifica Ordinanza si declinano altresì termini e modalità per l’invio delle domande degli insegnanti di religione cattolica. Anche per questi ultimi si evidenzia che l’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell’assistenza. Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, si precisa quanto segue:
– qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, appartenenti al personale degli insegnanti di religione cattolica in grado di prestare assistenza conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela;
– successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 purché in quest’ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, viene riconosciuta la precedenza ai figli, appartenenti al personale degli insegnanti di religione cattolica, che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
– si precisa che ai figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità la precedenza viene riconosciuta unicamente in presenza della seguente condizione: aver chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, del CCNI, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, tutti i docenti figli di genitore disabile in situazione di gravità e tutti i fratelli e le sorelle di soggetto disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo del presente articolo, per quanto attiene all’individuazione del personale in soprannumero, non sono inseriti nella graduatoria di cui all’art. 10, comma 4 dell’O.M. IRC.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
La dichiarazione congiunta sottoscritta dalle parti non produce effetti sulle operazioni di mobilità 2024/25, limitandosi ad impegnare i contraenti, in sede di rinnovo del CCNI, ad un’adeguata revisione delle tabelle di attribuzione dei punteggi, anche in funzione dei processi di innovazione.
MODALITA’ DI ACCESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il decreto legge Semplificazione (D.L. 76/2020), convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, l’accesso ai servizi del Ministero dell’istruzione e del merito può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE. Pertanto, anche per la presentazione delle istanze di mobilità on-line, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali.
Si ricorda che il servizio Istanze on line richiede il possesso di un’abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l’abilitazione l’utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio”.
Vista la modifica delle modalità di accesso ad Istanze Online tramite i nuovi sistemi di autenticazione (SPID/CIE), per il personale docente, educativo ed Ata, al fine di confermare l’inoltro/annullamento dell’inoltro, nonché la cancellazione delle istanze e il caricamento degli allegati nell’omonima funzionalità di gestione, non sarà più richiesto l’inserimento del codice personale.
INDICAZIONI SUL PERSONALE SOPRANNUMERARIO:
Si raccomanda un’attenta analisi dei diversi provvedimenti di competenza degli Uffici in indirizzo e si prega di richiamare l’attenzione dei Dirigenti scolastici relativamente agli adempimenti da disporre in ordine alla predisposizione delle graduatorie di Istituto, per l’individuazione dell’eventuale personale soprannumerario. In tal senso si precisa che, al fine di garantire la continuità didattica e il diritto allo studio degli alunni disabili, il servizio dei docenti appartenenti alla soppressa Dotazione Organica di Sostegno, se svolto senza soluzione di continuità annuale presso lo stesso istituto negli anni precedenti il presente anno scolastico, va conteggiato secondo quanto previsto dall’art 21, comma 11 punto 2 del CCNI. A chiarimento di quanto previsto negli articoli 19, comma 2 e 21, comma 1 del CCNI, il docente soprannumerario su sostegno tipologia (singola) vista / udito / psicofisici, partecipa ai movimenti con precedenza, qualora in possesso di peculiare titolo di specializzazione, su altra tipologia nella stessa scuola ove presente il posto disponibile.
ULTERIORI INDICAZIONI:
Si rimette alla valutazione dei Direttori preposti agli Uffici scolastici regionali l’opportunità di accogliere domande tardive da parte del personale per il quale siano in corso aggiornamenti dello stato giuridico, anche a seguito dell’esito di contenzioso. In ogni caso, tuttavia, si rappresenta il carattere perentorio dei termini fissati dalla relativa Ordinanza per l’inserimento al SIDI delle domande di mobilità: dopo tale data e sino all’avvenuta pubblicazione dei movimenti non sarà più possibile effettuare alcuna variazione dello stato giuridico del personale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Nei casi in cui il CCNI prevede la presentazione di istanze da parte del personale interessato alla mobilità secondo modalità diverse dall’utilizzo del portale Istanze on line del sito del MI, si raccomanda di garantire l’osservanza delle modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale.
Tutte le attività di trattamento dei dati personali devono essere svolte dagli Uffici e dalle istituzioni scolastiche nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. In particolare, si richiama l’attenzione sull’osservanza della disciplina prevista nelle Linee guida in materia di:
a) comunicazione dei dati personali;
b) limiti alla diffusione dei dati personali, ivi compresi accorgimenti tecnici, aggiornamento dei dati personali e pubblicazione di graduatorie.
Si invitano codesti Uffici a raccomandare anche alle istituzioni scolastiche il rispetto di dette cautele con riferimento specifico alla pubblicazione delle graduatorie dei docenti perdenti posto.
Gli Uffici scolastici regionali sono invitati a organizzare delle attività di help desk al fine di favorire, per quanto possibile nell’attuale contesto, le risposte ai quesiti che possano pervenire dal personale docente, educativo, A.T.A. e dagli insegnanti di religione cattolica, interessati alla procedura.
Si invitano codesti UU.SS.RR. a dare la massima diffusione presso le istituzioni scolastiche e si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmela Palumbo

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